Legge Ordinaria n. 1292 del 30/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 11 febbraio 1971 n. 36)
Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ferme le disposizioni di cui al testo unico delle leggi sulle acque
e  sugli  impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre
1933,  n.  1775,  e successive modificazioni, chiunque e comunque nei
territori  delle  province  di  Padova,  di  Treviso, di Venezia e di
Vicenza  estragga  ed  utilizzi  acque  sotterranee e' tenuto a farne
denuncia  al  competente ufficio del genio civile entro il termine di
90  giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente legge della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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