Legge Ordinaria n. 306 del 10/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1970 n. 133)
Integrazione dell'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, modificato con legge 27 ottobre 1964, n. 1105, recante norme sull'assunzione in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici e degli insegnanti di arte applicata.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai fini di cui all'articolo 22, ultimo comma, della legge 28 luglio
1961,  n.  831,  modificato  con  legge  27 ottobre 1964, n. 1105, la
qualifica non inferiore rispettivamente a "valente" e a "distinto" e'
richiesta per uno solo degli anni scolastici 1959-60 e 1960-61, fermo
restando il requisito di almeno cinque anni di servizio complessivo.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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