Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso
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Legge Ordinaria n. 357 del 25/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1970 n. 151)
Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.
Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere e' espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purche' le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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