Legge Ordinaria n. 357 del 25/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1970 n. 151)
Disposizioni sulla nomina ad aggiunto giudiziario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  nomina  ad  aggiunto  giudiziario  ha  luogo  con  delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  previo  esame  del parere
motivato  del  consiglio  giudiziario del distretto, o dei distretti,
nei  quali  l'uditore  ha  esercitato le funzioni giurisdizionali. Il
parere  e'  espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purche' le
funzioni  siano  state  effettivamente  esercitate per non meno di un
anno.  La  nomina  ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad
ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per
gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di
leva  il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma
la  nomina  ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due
anni dalla nomina ad uditore.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)