Legge Ordinaria n. 359 del 27/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 18 giugno 1970 n. 151)
Proroga dell'esenzione assoluta dell'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Con   effetto   dal   10  gennaio  1970  il  termine  di  validita'
dell'esenzione   assoluta   dall'imposta   di  bollo  in  materia  di
assicurazioni  sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 maggio 1970

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)