Legge Ordinaria n. 365 del 27/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1970 n. 152)
Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e dell'indennità di impiego operativo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le indennita' mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti,
ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge
20  luglio  1934,  n.  1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n.
808,  quali  risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17
dicembre  1953,  n.  953,  agli  ufficiali  e sottufficiali dei ruoli
naviganti  dell'aeronautica militare, assumono la denominazione unica
di  indennita'  di aeronavigazione. Detta indennita' e' stabilita, in
relazione  al  tipo  di  aeromobile  sul  quale  il  personale svolge
normalmente  l'attivita'  di volo, nelle misure indicate nell'annessa
Tabella I.
  Agli   ufficiali   e   sottufficiali   dei  ruoli  naviganti  della
Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi
di  volo  e  le  squadriglie  mantenute  in  stato costante di pronto
intervento,   che  siano  in  possesso  di  specifica  qualifica  per
l'impiego  dei  velivoli  a  pieno  carico  operativo  e in qualsiasi
condizione  meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennita' mensile
di  cui  al  comma precedente, un'indennita' supplementare mensile di
lire 25.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1 gennaio 1971.
  Agli  ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali
di  volo  e  che  vi  svolgono con carattere di continuita' effettive
mansioni  di  pilota  collaudatore sperimentatore spetta, in aggiunta
all'indennita'  mensile di cui al primo comma, una indennita' mensile
supplementare di lire 45.000 dal 1 luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1
gennaio 1971, non cumulabile con l'indennita' supplementare di cui al
comma  precedente  e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e
6.
  Sono    soppresse    le   indennita'   mensili   supplementari   di
aeronavigazione  e  di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle
norme  approvate  con  decreto-legge  20  luglio  1934,  n.  1302,  e
successive modificazioni.
  E'  abrogato  il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27
luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.
 

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