Legge Ordinaria n. 406 del 01/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 2 luglio 1970 n. 164)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192, concernente la determinazione della durata della custodia preventiva nella fase del giudizio e nei vari gradi di esso.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 1 maggio 1970, n. 192,
concernente  la determinazione della durata della custodia preventiva
nella  fase  del  giudizio  e nei vari gradi di esso, con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo  1,  gli  ultimi  sei  alinea  sono  sostituiti  dai
seguenti:
    "Se  la  sentenza  di  rinvio  a  giudizio  non  e' depositata in
cancelleria   entro   i   termini  stabiliti  nei  precedenti  commi,
l'imputato deve essere scarcerato.
    L'imputato  deve essere altresi' scarcerato se non e' intervenuta
sentenza  irrevocabile  di  condanna  e  la  durata complessiva della
custodia  preventiva  ha  oltrepassato il doppio dei termini indicati
nei numeri 1) e 2) del presente articolo.
    I  termini  stabiliti  nel  presente  articolo  rimangono sospesi
durante il tempo in cui l'imputato e' sottoposto all'osservazione per
perizia psichiatrica.
    Con  l'ordinanza  di  scarcerazione, tanto nella fase istruttoria
che  in  quella  del giudizio, puo' essere imposto all'imputato uno o
piu' tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.
    Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che
si  e'  dato  o  e' per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di
cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata
della custodia preventiva.
    Si  osservano,  per la competenza a decidere sulla scarcerazione,
le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili.
    Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti
nel presente articolo, non puo' essere emesso nuovo mandato od ordine
di cattura o di arresto per lo stesso fatto";
    All'articolo  2, primo alinea, le parole: "i termini indicati nel
penultimo  comma  del  precedente articolo 272" sono sostituite dalle
seguenti:  "i  termini  indicati  nel quinto comma dell'articolo 272,
valutati  in  riferimento alla pena prevista per il reato ritenuto in
sentenza";
    All'articolo   3,   primo  comma,  le  parole:  "penultimo  comma
dell'articolo 272" sono sostituite dalle seguenti:
    "quinto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale";
    Il secondo comma dell'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
    "La   durata  complessiva  della  custodia  preventiva  non  puo'
superare  di  piu'  della  meta'  i termini previsti nel quinto comma
dell'articolo  272  del  codice  di procedura penale, salvi i casi di
imputazione  per  i delitti contemplati negli articoli 422, 438, 439,
575, 576, 577, 628, ultimo comma, 629, ultimo comma, e 630 del codice
penale, nei quali non puo' superare il doppio dei termini stessi".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 luglio 1970

                               SARAGAT

                                                        RUMOR - REALE

                                                        Visto,     il
Guardasigilli: REALE
 

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