Legge Ordinaria n. 520 del 02/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1970 n. 182)
Partecipazione italiana a interventi di solidarietà in favore di Paesi colpiti da gravi calamità.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  una  spesa  di lire 100.000.000 annue da iscrivere
nello  stato  di  previsione  della  spesa del Ministero degli affari
esteri a partire dall'anno finanziario 1969 per far fronte agli oneri
derivanti  dalla partecipazione italiana a interventi di solidarieta'
in favore di Paesi colpiti da gravi calamita'.
  Le  somme non impegnate nell'anno finanziario di competenza possono
esserlo nei due anni successivi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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