Legge Ordinaria n. 579 del 10/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1970 n. 201)
Trasporto su strada di merci pericolose.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  fine  del trasporto su strada sono considerate merci pericolose
quelle  appartenenti  alle classi indicate negli allegati all'Accordo
europeo  relativo  al  trasporto  internazionale  su  strada di merci
pericolose,  di  cui alla legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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