Legge Ordinaria n. 73 del 06/03/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1970 n. 67)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1,
recante   provvidenze  per  il  credito  edilizio,  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Tale  premio sara', per ogni cento lire di capitale nominale sui
titoli sorteggiati e su quelli annullati per anticipata estinzione,
    totale o parziale di mutui entro l'anno rispettivamente indicato,
      di: due lire per il 1970;
      quattro lire per il 1971;
      sei lire per il 1972;
      otto lire per il 1973;
      dieci lire per il 1974;
      dodici lire per il 1975;
      quattordici lire per il 1976;
      sedici lire per il 1977;
      diciotto lire per il 1978;
      venti lire per il 1979 e successivi".
    All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Fino al 31 dicembre 1971, gli Istituti di credito fondiario, per
le cartelle emesse al tasso nominale del 5 per cento, hanno facolta',
su  richiesta,  di elevare al 6 per cento il saggio nominale annuo di
interesse corrisposto sulle cartelle";
    al  terzo  comma  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: ",
ovvero  con  la sostituzione dei vecchi titoli con nuovi titoli 6 per
cento  conversione,  sui  quali  le  firme di cui all'articolo 17 del
regio  decreto  5  maggio  1910,  n. 472, potranno essere apposte con
sistemi meccanici".
    All'articolo 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
    "Il  premio  di cui al precedente articolo 1 verra' riconosciuto,
al   momento  dell'estrazione  del  titolo  o  dell'annullamento  per
anticipata estinzione dei mutui:".
    All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "Il  Ministero  del tesoro corrispondera' agli Istituti emittenti
il  premio  di  cui  all'articolo  1  su presentazione del verbale di
estrazione   delle  cartelle  fondiarie  e  di  apposito  verbale  di
annullamento per i titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni
di mutui; e cio' indipendentemente dalla presentazione delle cartelle
per il rimborso.".
    Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
    "Art.  4-bis.  - E' consentita la estinzione anticipata dei mutui
stipulati  al  tasso  del 5 per cento con le cartelle convertite al 6
per cento".
    "Art.  4-ter.  -  Il  premio  di  cui all'articolo 1 del presente
decreto  e'  esente  da  ogni  imposta  diretta,  erariale  o locale,
presente  e  futura".  All'articolo 5, primo comma, le parole: "degli
utili"  sono  sostituite  dalle  altre:  "delle entrate relative agli
utili",  e  dopo  le  parole: "regio decreto 28 aprile 1910, n. 204",
sono aggiunte le altre: "e successive modificazioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1970

                               SARAGAT

                                              RUMOR - COLOMBO - CARON

                                              Visto,               il
Guardasigilli: GAVA
 

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