Legge Ordinaria n. 739 del 09/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1970 n. 270)
Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini e aceti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  terzo  comma  dell'articolo  2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
  "Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato,
puo'  essere  posto  in commercio con una gradazione alcoolica svolta
comunque non inferiore a 4 gradi".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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