Legge Ordinaria n. 822 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1970 n. 297)
Integrazione delle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, per l'avanzamento dei capitani anziani dell'Arma dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967,
n.  1145,  si  applicano  anche ai capitani dell'Arma dei carabinieri
appartenenti alle classi di leva 1913, 1914 e 1915, nel senso che gli
interessati    vengono   promossi   nel   soprannumero   anziche'   a
disposizione.
  Le  eccedenze  di  organico  risultanti  nel  grado di maggiore per
effetto  delle promozioni di cui al comma precedente sono riassorbite
con  le  vacanze  derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle
lettere  a)  e  d)  dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137.
  Di  tali  eccedenze  non  si tiene conto nella determinazione delle
aliquote    di    ruolo    dei   tenenti   colonnelli   da   valutare
nell'avanzamento.
 

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