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Legge Ordinaria n. 851 del 05/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1970 n. 302)
Norme per il pagamento ai pensionati per vecchiaia delle somme detratte dalle loro retribuzioni ai sensi degli articoli 20, lettere a) e b), 21 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'Istituto nazionale della previdenza sociale deve corrispondere ai
pensionati  di  vecchiaia,  nell'assicurazione  obbligatoria  per  la
invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti,  le  somme che ad esso
Istituto  siano  state  versate  dai datori di lavoro in virtu' della
disposizione  dell'articolo  21  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27 aprile 1968, n. 488, per l'applicazione degli articoli
20, lettere a) e b) e 23 dello stesso decreto.
  Sulle  predette  somme  sono  dovuti dall'INPS gli interessi legali
dalla  data in cui le stesse gli sono state versate fino alla data in
cui ne viene effettuata la restituzione agli interessati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 novembre 1970

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - DONAT-CATTIN

                                               Visto,              il
Guardasigilli: REALE
 

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