Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1036 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1971 n. 315)
Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'abolizione dei tributi indicati al n. II e la revisione di quelli indicati al n. IV dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche' quelle previste al n. 16 dell'articolo 10, ai numeri 2, 4, 5 e 10 dell'articolo 11 entreranno in vigore il 1 luglio 1972. Le altre disposizioni da emanare in base alla delega legislativa per la riforma tributaria entreranno in vigore il 1 gennaio 1973, fermo restando, agli effetti della tassazione dei redditi relativi al periodo di imposta 1972, l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi stessi da effettuarsi nei termini e con le modalita' previsti dal testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo saranno emanate nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, rispettivamente, entro il 1 maggio ed entro il 1 novembre 1972. Il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sara' espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Il termine del 31 dicembre 1972, stabilito nel secondo comma dell'articolo 17, e' prorogato di un anno. I decreti da emanare in base alla delega legislativa potranno stabilire che le disposizioni in essi contenute, riguardanti attivita', compiti e adempimenti della pubblica amministrazione e di privati, entrino in vigore anteriormente alla data indicata nei precedenti commi.
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