Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1041 del 25/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 dicembre 1971 n. 316)
Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Tutte le somme - comprese quelle che affluiscono a contabilita' speciali od a particolari gestioni - che indipendentemente o separatamente dalla gestione del bilancio dello Stato siano percepite sotto qualsiasi denominazione o a qualsiasi titolo dalle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per lo svolgimento di compiti istituzionali diretti o indiretti, nonche' dai dipendenti delle Amministrazioni stesse, nell'espletamento del servizio o comunque in relazione al servizio anche se al di fuori del normale orario di ufficio - qualora la loro percezione dia luogo a gestioni fuori bilancio - devono essere versate in tesoreria nel termine inderogabile di trenta giorni, con imputazione al capitolo dello stato di previsione dell'entrata al quale si riferiscono ovvero al nuovo capitolo da istituire appositamente, qualora la natura delle entrate non ne consenta l'attribuzione a capitoli gia' esistenti. Per le Amministrazioni ed aziende statali con ordinamento autonomo e i loro dipendenti, i versamenti delle somme indicate al comma precedente debbono essere eseguiti in tesoreria con le modalita' ed entro i termini predetti.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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