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Legge Ordinaria n. 1046 del 11/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.
Modifiche ed integrazioni alla legge 4 marzo 1958, n. 179, concernente l'istituzione e l'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti ed abrogazione della legge 6 ottobre 1964, n. 983, recante modificazioni alla predetta legge n. 179.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 23 della legge 4 marzo 1958, n. 179, e' modificato come segue: "Gli iscritti alla Cassa sono tenuti al versamento di un contributo individuale nella misura massima di L. 144.000 annue. Gli iscritti che siano assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria in relazione ad altra attivita' professionale che essi esercitano hanno diritto ad una riduzione del contributo individuale che sara' fissata nel regolamento di cui all'articolo 5. La misura del contributo individuale, entro il limite di lire 144.000 annue di cui al primo comma, e' stabilita ogni due anni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tenuto conto delle risultanze della gestione negli esercizi finanziari precedenti. I contributi di cui ai precedenti commi possono essere riscossi mediante ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e la procedura stabilite per la riscossione delle imposte dirette; in tale caso la Cassa e' autorizzata ad avvalersi delle ricevitorie provinciali".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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