Legge Ordinaria n. 1052 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Modifica dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, numero 1224, concernente il distacco dei segretari comunali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  segretari comunali distaccati presso la direzione generale degli
istituti  di  previdenza  in  applicazione  della norma contenuta nel
primo  periodo dell'articolo 18 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224,
rimangono  distaccati  anche  nel  caso in cui risultino vincitori di
concorsi cui consegua il passaggio nel ruolo nazionale. Ai fini dello
svolgimento  della  carriera  in  tale  ruolo,  i  predetti segretari
comunali  sono esentati dall'obbligo di raggiungere le sedi che siano
loro assegnate.
  La presente disposizione ha effetto dal 1 luglio 1970.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                      FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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