Legge Ordinaria n. 1058 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 dicembre 1971 n. 317)
Disposizioni speciali in materia di integrazioni salariali per gli operai dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA -

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli operai dipendenti da aziende industriali esercenti l'attivita'
di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sono estesi, con le
stesse  modalita',  i  benefici di cui alla legge 3 febbraio 1963, n.
77, e successive modifiche e integrazioni.
  Le  disposizioni  di cui al comma precedente si applicano anche nei
confronti  degli  operai dipendenti da' aziende artigiane, sempreche'
svolgano  attivita'  di  escavazione  e  di  lavorazione di materiali
lapidei, con esclusione dei dipendenti da aziende artigiane, che tale
attivita'  di  lavorazione  svolgono  in  laboratori  con strutture e
organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.
  La sfera di applicazione, comprende le seguenti attivita':
    1) escavazione del marmo; escavazione dell'alabastro; escavazione
del  granito, diorite, quarzite, sienite; escavazione del travertino;
escavazione   delle   ardesie;   escavazione  delle  pietre  silicee;
escavazione  delle pietre calcaree; escavazione dei tufi; escavazione
delle altre pietre affini;
    2) segatura, lavorazione dei sopraddetti materiali;
    3) produzione, dei granulati, cubetti, polveri e similari;.
    4) produzione di pietrame e pietrisco;
    5) lavorazione delle selci;
    6) produzione di sabbia e ghiaia.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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