Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1069 del 03/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1971 n. 319)
Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.
Modifica della legge 4 luglio 1967, n. 537, che prevede agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle aziende municipalizzate del gas e dell'acqua.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono aggiunti i seguenti commi: "Gli enti e gli istituti finanziari di cui al precedente articolo 1 sono altresi' autorizzati a concedere i mutui per l'apprestamento ex novo da parte dei comuni e dei consorzi di comuni di impianti e reti di distribuzione dei servizi gas ed acquedotti accettando in garanzia delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie di costituende aziende comunali, consorziali o speciali municipalizzate, fino al limite di un terzo delle entrate complessive determinate nel bilancio preventivo delle aziende stesse come definito nel piano tecnico-finanziario approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dalla competente giunta provinciale amministrativa o dagli organi di controllo per le Regioni a statuto speciale, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e degli articoli 84 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108. Le agevolazioni a favore dei comuni e dei consorzi di comuni - di cui al precedente comma - sono estese anche al caso di costituzione di nuove aziende municipalizzate a seguito di riscatto di servizi (gas ed acqua) gestiti precedentemente in regime di concessione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 novembre 1971 SARAGAT COLOMBO - RESTIVO - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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