Legge Ordinaria n. 1075 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1971 n. 319)
Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  concesso  al  comune  di  Gorizia  un  contributo  annuo  di L.
33.750.000  a  carico  dello Stato, quale concorso nella spesa per il
rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre
1969 al 15 settembre 1971.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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