Legge Ordinaria n. 1076 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 18 dicembre 1971 n. 319)
Equipollenza della laurea in sociologia con la laurea in economia e commercio e in scienze politiche.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  La laurea in sociologia conferita dal libero Istituto superiore  di
scienze sociali di Trento a norma della legge 8 giugno 1966, n.  432,
e dalle universita' statali  e  libere  riconosciute  a  norma  delle
disposizioni vigenti,  e'  dichiarata  equipollente  alla  laurea  in
scienze politiche e in economia e commercio a tutti gli effetti. 
  La equipollenza alla laurea in economia e commercio non da' diritto
all'iscrizione all'albo professionale dei dottori  commercialisti  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 27  ottobre  1953,  n.
1067. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971. 
 
                               SARAGAT 
 
                                                     COLOMBO - MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
 

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