Legge Ordinaria n. 1080 del 29/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 20 dicembre 1971 n. 320)
Modifiche ed integrazioni alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  primo comma dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n.
1221, sono aggiunti i seguenti:
  "Qualora,  anche  dopo la seconda revisione, intervengano mutamenti
nelle  condizioni  economiche  dell'esercizio,  lo stesso Ministro e'
autorizzato a disporre una terza revisione.
  I  provvedimenti  di  revisione  per  l'aumento  della  sovvenzione
d'esercizio saranno in ogni caso subordinati:
    a)  alla  condizione  che il mutato rapporto tra prodotti e spese
nelle   voci  considerate  nei  piani  finanziari  istituiti  per  la
determinazione   e   revisione   delle   sovvenzioni   sia   tale  da
compromettere, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione statale,
sulla   base   dei   criteri   all'uopo  indicati  dalla  commissione
interministeriale  di cui al successivo articolo 10, la regolarita' e
la sicurezza dell'esercizio;
    b)  all'adozione  da parte dei concessionari di tutte le economie
compatibili   con   l'importanza   dei   servizi   esercitati,  anche
ricorrendosi, ove sia possibile senza danno per l'economia delle zone
servite, ad ulteriori trasformazioni, semplificazioni e riduzioni dei
servizi in applicazione delle leggi vigenti.
  Anche  la  decorrenza della terza revisione e' fissata allo scadere
del triennio d'efficacia della revisione precedente.
  Ove  nel  corso  del  triennio  intercorrente  tra  l'una e l'altra
revisione  si  manifestino  disavanzi  d'esercizio  rispetto ai quali
risulti  insufficiente  la  sovvenzione  in atto, e che giustifichino
l'intervento dello Stato per assicurare il regolare funzionamento dei
servizi,  il  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile, su
conforme  parere  della  commissione  interministeriale  prevista dal
successivo  articolo  10,  puo'  concedere,  nel  triennio  medesimo,
integrazioni della sovvenzione di cui sopra.
  Dette integrazioni non potranno, nel loro complesso, superare il 20
per cento della sovvenzione accordata ai sensi della presente legge e
saranno  recuperate a carico della maggior sovvenzione che risultera'
dovuta in sede della successiva revisione.
  Le   presenti   disposizioni   valgono  anche  per  le  sovvenzioni
determinate con provvedimenti di legge".
 

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