Legge Ordinaria n. 1087 del 23/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 21 dicembre 1971 n. 321)
Concessione di contributi per investimenti alle aziende pubbliche di trasporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   decorrere  dall'esercizio  1972  viene  concesso  alle  aziende
speciali  di  cui  al testo unico della legge sull'assunzione diretta
dei  pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato
con  regio  decreto  15  ottobre  1925,  n.  2578,  che gestiscono il
servizio di trasporto, un contributo annuo, per 30 anni, a carico del
bilancio  dello Stato, pari al 5 per cento delle spese effettuate per
il  finanziamento  degli investimenti, decisi dalle aziende stesse di
intesa  con  gli  enti  locali e con le regioni, in materiale mobile,
attrezzature  fisse  e  mobili, immobili ed aree comunque inerenti al
servizio di trasporto.
  I  contributi  di  cui  al  presente articolo verranno concessi con
decreto  del  Ministro  per  i  trasporti  e  l'aviazione  civile, di
concerto  con  il Ministro per il tesoro, su domanda delle aziende di
cui al comma precedente, corredata dalla opportuna documentazione.
 

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