Legge Ordinaria n. 1096 del 25/11/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1971 n. 322)
Disciplina dell'attività sementiera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  produzione  a  scopo  di  vendita  e  la  vendita  di  prodotti
sementieri,  esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono
regolate dalle disposizioni della presente legge.
  Sono  considerati  prodotti  sementieri:  le  sementi,  i tuberi, i
bulbi,  i  rizomi  e  simili,  destinati  alla  riproduzione  ed alla
moltiplicazione naturale delle piante.
  Il  significato  dei  termini tecnici usati nella presente legge e'
definito nell'allegato n. 3.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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