Legge Ordinaria n. 1098 del 06/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1971 n. 322)
Norme per l'ulteriore trattenimento in servizio degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Arma dei carabinieri in determinate condizioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Gli  ufficiali  di  complemento  e  della  riserva  di  complemento
dell'Arma dei carabinieri, che alla data del 31 dicembre 1968 abbiano
prestato  almeno  tre  anni  di  servizio  effettivo,  escluso quello
corrispondente  alla ferma di leva, e che alla stessa data si trovino
nella posizione di richiamati o trattenuti, permangono, a domanda, in
detta  posizione,  sempre che conservino i requisiti prescritti, fino
al   compimento   del  periodo  minimo  di  servizio  necessario  per
conseguire   il   diritto   a   pensione  e  comunque  non  oltre  il
raggiungimento  del  limite  di  eta'  per il collocamento in congedo
assoluto.
  Gli   ufficiali  di  cui  al  comma  precedente  appartenenti  alle
categorie della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente
colonnello  possono,  in deroga alle vigenti disposizioni, conseguire
una  promozione.  L'avanzamento  ha  luogo  ad  anzianita'  senza che
occorra determinare l'aliquota di ruolo.
  Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di
servizio nel grado rivestito.
  Nei  confronti  degli  ufficiali  predetti  sono utili a pensione i
servizi  militari comunque resi anteriormente alla data di entrata in
vigore   della  presente  legge;  previo  versamento,  ove  gia'  non
effettuato,  della  ritenuta  del  6  per  cento in conto entrate del
Tesoro  ragguagliata agli stipendi percetti dagli interessati durante
i  periodi  stessi.  A  detti  ufficiali  e'  estesa  la disposizione
dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1961, n. 550.
  Il  Ministro per la difesa puo' disporre il collocamento in congedo
degli  ufficiali  di  cui  al  presente  articolo,  anche  prima  del
conseguimento  del  diritto a pensione, per motivi disciplinari o per
scarso rendimento.
  Gli   ufficiali  che  siano  divenuti  permanentemente  inabili  al
servizio  incondizionato  o  che non abbiano riacquistato l'idoneita'
allo  scadere  del  periodo  massimo  di  licenza  eventualmente loro
spettante,  sono  collocati in congedo, anche prima del conseguimento
del diritto a pensione, e collocati nella riserva di complemento o in
congedo assoluto a seconda dell'idoneita'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - TANASSI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: COLOMBO
 

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