Legge Ordinaria n. 11 del 11/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 22 febbraio 1971 n. 46)
Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e' sostituito dal
seguente:
  "Nell'affitto   di   fondo  rustico  il  canone  e'  determinato  e
corrisposto in denaro".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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