Legge Ordinaria n. 1222 del 15/12/1971 (Pubblicata nella G.U. del 21 gennaio 1972 n. 18)
Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nella   presente   legge   con  la  denominazione  semplificata  di
cooperazione  tecnica  sono identificate e disciplinate le iniziative
dirette  a  favorire  e  promuovere  il progresso tecnico, culturale,
economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.
  I  programmi  italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi,
sulla  base  delle  direttive  del  Comitato interministeriale per la
programmazione   economica   (CIPE),  nel  piu'  vasto  quadro  della
collaborazione  italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente
anche  la  cooperazione  finanziaria  e  quella  commerciale;  devono
altresi'  adeguarsi  agli  accordi  bilaterali e multilaterali e agli
impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi
per la medesima finalita' da enti e organismi internazionali.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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