Legge Ordinaria n. 127 del 17/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 6 aprile 1971 n. 85)
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  22  del  decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  14  dicembre  1947, n. 1577, modificato con l'articolo 1 della
legge di ratifica 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:

             (Numero minimo dei soci delle cooperative)

  "Per procedere alla legale costituzione di una societa' cooperativa
e' necessario che i soci siano almeno nove.
  Ove,  successivamente  alla  costituzione,  tale numero diminuisca,
esso  deve  essere  reintegrato  nel  termine  massimo  di  un  anno,
trascorso  il quale la societa' deve essere posta in liquidazione. In
difetto,  trascorso tale termine, l'autorita' di vigilanza dispone lo
scioglimento   d'ufficio   della   societa'.   Sono  fatte  salve  le
disposizioni  del  testo  unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive
modificazioni.
  Non possono essere iscritte nei registri prefettizi, le cooperative
di  consumo  le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di
soci inferiore a 50, ne quelle di produzione e lavoro, ammissibili ai
pubblici appalti, con meno di 25 soci.
  Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito
il  comitato  centrale  per  le  cooperative,  in  considerazione  di
particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori
e  dei  servizi  che  formano  oggetto  dell'attivita'  sociale, puo'
autorizzare  la  iscrizione  di  cooperative  di produzione e lavoro,
ammissibili  a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma
non a 9.
  Analogamente  l'autorizzazione  di cui sopra puo' essere concessa a
cooperative  di  consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali
forniscano  esclusivamente  ai  propri  soci  particolari servizi, in
considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.
  Salve  le  disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei
soci, successivamente all'iscrizione nel registro prefettizio, scenda
al  disotto  dei limiti indicati nel terzo comma e non e' reintegrato
nel  termine  di  un  anno, la cooperativa e' cancellata dal registro
stesso".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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