Legge Ordinaria n. 154 del 09/04/1971 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1971 n. 96)
Modifiche relative all'espletamento degli scrutini per il conferimento delle promozioni ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, limitatamente alle vacanze formatesi sino alla data del 31 dicembre 1969.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ai   fini  del  conferimento  delle  promozioni  per  scrutinio  ai
funzionari  delle cancellerie e segreterie giudiziarie, relativamente
alle  vacanze  formatesi  sino  alla  data  del  31 dicembre 1969, la
commissione  centrale  di  scrutinio  presso il Ministero di grazia e
giustizia,  di  cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e successive
modificazioni,  puo' procedere al contemporaneo espletamento di tutti
gli   scrutini  ai  quali  ciascun  funzionario  partecipa,  formando
separate  graduatorie  per  ciascun  anno  al  quale  le  vacanze  si
riferiscono.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Catania, addi' 9 aprile 1971

                               SARAGAT

                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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