Legge Ordinaria n. 198 del 22/03/1971 (Pubblicata nella G.U. del 30 aprile 1971 n. 108)
Modifica dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria sarda (SFIRS).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  29  della  legge  11 giugno 1962, n. 588, e' modificato
come segue:
  "Per   promuovere   ed   assistere   le  iniziative  economiche  e,
particolarmente,  le  iniziative  industriali conformi al piano ed ai
programmi,  sia  direttamente  che  attraverso  la  partecipazione al
capitale  delle  imprese,  e'  autorizzata  la  costituzione  di  una
societa'   finanziaria  per  azioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 2461 del codice civile.
  A tal fine, la societa' finanziaria potra':
    a)  assumere  partecipazioni  in  societa'  o  enti, costituiti o
costituendi;
    b)  prestare  assistenza  finanziaria, tecnica ed organizzativa a
favore delle societa' o enti ai quali partecipa.
    Collateralmente  e compatibilmente alla realizzazione dello scopo
primario  precisato  nel  primo  comma,  la  societa' potra' assumere
speciali  incarichi  di  studio,  di  consulenza,  di assistenza e di
gestione  che  le siano eventualmente affidati da enti pubblici, enti
privati e singoli.
    Alla  sottoscrizione del capitale della societa' e dei successivi
aumenti  possono  concorrere la Regione autonoma della Sardegna - che
puo'  avvalersi  anche  degli  stanziamenti  previsti  dalla presente
legge,   nella  misura  stabilita  dal  piano  -,  enti  economici  e
finanziari  ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano la
natura  di  enti  pubblici  o  di diritto pubblico, anche in deroga a
divieti  statutari  nonche' - in misura non eccedente il 49 per cento
dell'intero capitale sociale - singoli o societa' private.
    Alla   Regione  e'  riservata  la  nomina  di  almeno  meta'  dei
componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e,  tra  questi, del
presidente.
    In  complesso,  alla  Regione  ed agli enti pubblici o di diritto
pubblico e' riservata la nomina di tre quarti di tali componenti.
    Alla  Regione  e' del pari riservata la nomina del presidente del
collegio sindacale.
    Il  bilancio  annuale  della  societa'  finanziaria, chiuso il 30
giugno  di  ogni  anno,  viene presentato, insieme alle relazioni del
consiglio  di amministrazione e del collegio sindacale, alla Regione,
per l'approvazione, entro il 31 ottobre successivo.
    Sono   estese   alla   societa'   finanziaria,  le  esenzioni  ed
agevolazioni  fiscali  che  le  vigenti  disposizioni  accordano alle
societa'  industriali  operanti  nei  territori di cui all'articolo 3
della  legge  10  agosto  1950,  n. 646, e successive modificazioni e
integrazioni;  nonche'  le  esenzioni prevedute nell'articolo 4 della
legge  23  dicembre  1966,  n.  1133, in relazione all'articolo 6 del
decreto-legge  14  gennaio 1965, n. 1, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 marzo 1965, n. 123".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 marzo 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - GAVA - PRETI
                                           FERRARI AGGRADI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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