Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 318 del 03/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1971 n. 145)
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, si applicano al personale del Provveditorato generale dello Stato soltanto se preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, degli stampati a rigoroso rendiconto, nonche' alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'istituto poligrafico dello Stato. Le norme di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in servizio agli uffici governativi di controllo presso la Cassa speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le officine per la fabbricazione dei biglietti della stessa Banca d'Italia nonche' al personale in servizio alla Zecca, alla Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico. La misura dell'indennita' spettante in base ai citati secondo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e' stabilita, per ogni giornata di effettivo lavoro, in lire 1.000 per i capi uffici, i gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII allegati alla anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri dipendenti, ed e' maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il personale che presti effettivo servizio nelle officine grafiche e cartarie e nei magazzini, nonche' nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca. L'indennita' prevista al comma precedente spetta nella misura maggiorata anche al personale operaio in servizio nelle officine, laboratori e magazzini della Zecca e non e' cumulabile con i soprassoldi di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1 gennaio 1970.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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