Legge Ordinaria n. 318 del 03/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1971 n. 145)
Applicazione di norme delle leggi 12 agosto 1962, numeri 1289 e 1290, riguardanti il personale dell'Amministrazione del tesoro, a talune categorie di personale addetto a funzioni di vigilanza e controllo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  norme  di  cui  al  secondo e terzo comma dell'articolo 8 della
legge  12  agosto  1962,  n.  1289,  si  applicano  al  personale del
Provveditorato  generale  dello Stato soltanto se preposto ed addetto
alla  vigilanza  e  controllo  delle  fabbricazioni  delle  carte  da
avvalorare,  degli  stampati  a  rigoroso  rendiconto,  nonche'  alla
vigilanza  sulle  produzioni  e  consegne  nell'ambito  dell'istituto
poligrafico dello Stato.
  Le  norme  di  cui  al  terzo e quarto comma dell'articolo 19 della
legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano al personale assegnato in
servizio  agli  uffici  governativi  di  controllo  presso  la  Cassa
speciale dei biglietti della Banca d'Italia e presso le cartiere e le
officine  per  la  fabbricazione  dei  biglietti  della  stessa Banca
d'Italia  nonche'  al  personale  in  servizio alla Zecca, alla Cassa
speciale  dei biglietti a debito dello Stato, alla Tesoreria centrale
dello Stato e all'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico.
  La misura dell'indennita' spettante in base ai citati secondo comma
dell'articolo  8  della  legge 12 agosto 1962, n. 1289, e terzo comma
dell'articolo  19  della legge 12 agosto 1962, n. 1290, e' stabilita,
per  ogni  giornata  di  effettivo  lavoro,  in lire 1.000 per i capi
uffici,  i  gestori ed il personale tecnico di cui ai quadri VI e VII
allegati  alla  anzidetta legge n. 1290, ed in lire 700 per gli altri
dipendenti,  ed e' maggiorata di lire 600 giornaliere soltanto per il
personale  che  presti  effettivo  servizio nelle officine grafiche e
cartarie  e  nei  magazzini,  nonche'  nelle  officine,  laboratori e
magazzini della Zecca.
  L'indennita'  prevista  al  comma  precedente  spetta  nella misura
maggiorata  anche  al  personale  operaio in servizio nelle officine,
laboratori  e  magazzini  della  Zecca  e  non  e'  cumulabile  con i
soprassoldi  di  cui  alla  lettera a) dell'articolo 22 della legge 5
marzo 1961, n. 90.
  Le  disposizioni di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1
gennaio 1970.
 

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