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Legge Ordinaria n. 320 del 03/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 giugno 1971 n. 145)
Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, e' cosi' sostituito: "I maggiori ed i capitani sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito dal Ministro per le finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un esame e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. Possono essere ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda. I capitani devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti gli esami, il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge e devono essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico del grado. Sulle domande di ammissione agli esami di cui sopra esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. I capitani ammessi al corso superiore di polizia tributaria sono dispensati dall'obbligo della frequenza del corso superiore d'istituto; essi possono essere valutati per l'avanzamento anche se non abbiano frequentato detto corso. Gli esami previsti dal presente articolo vengono indetti annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le finanze".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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