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Legge Ordinaria n. 360 del 03/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 giugno 1971 n. 152)
Provvedimenti per il personale docente delle Università.
Provvedimenti per il personale docente delle Università.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1971, n. 4, e' sostituito dal seguente: "Fino all'anno accademico che precedera' quello di prima applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, agli incaricati di insegnamento ufficiale nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria per i due anni accademici immediatamente precedenti, l'incarico e' prorogato per il successivo anno accademico, a domanda da presentarsi entro il 31 marzo. Per gli assistenti di ruolo e' sufficiente che l'incarico sia stato conferito nell'anno accademico precedente. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari ordinari, straordinari o aggregati". Per gli incarichi relativi all'anno accademico 1971-72, il termine per la presentazione della domanda di cui al comma sopra riportato e' fissato al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e per il conferimento degli incarichi non prorogati, gli organi accademici deliberano entro quarantacinque giorni dalla predetta data. Per l'anno accademico 1971-72, qualora l'insegnamento conferito per incarico venga attribuito ad un professore di ruolo per trasferimento o per chiamata, il professore incaricato e' destinato dalla facolta' al raddoppiamento del corso o col suo consenso, ad altro corso di materia affine, e conserva la retribuzione anche qualora l'incarico risulti, ai sensi delle norme vigenti, in soprannumero rispetto ai corsi da retribuire. A modifica di quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, e fino all'applicazione della riforma dell'ordinamento universitario, all'assistente universitario di ruolo con incarico retribuito di insegnamento ufficiale, il congedo e' concesso per un periodo anche superiore ai tre anni accademici.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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