Legge Ordinaria n. 397 del 03/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1971 n. 160)
Norme a favore dei centralinisti ciechi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  iscrizione  all'albo  professionale  nazionale dei
centralinisti  ciechi,  di  cui  all'articolo 2 della legge 14 luglio
1957,  n.  594,  i  minorati  della  vista abilitati alla funzione di
centralinista  telefonico  a  seguito  di  un corso professionale per
disoccupati  istituito  dal  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale  in  base  alla  legge  29  aprile 1949, n. 264, e successive
modificazioni,  debbono  sottoporsi  con  esito  positivo  alla prova
tecnico-pratica prevista dall'articolo 3 della citata legge 14 luglio
1957, n. 594.
  I  minorati  della  vista, abilitati alla funzione di centralinista
telefonico  a  seguito  di  un  corso  professionale svolto da scuole
statali  o  autorizzate  per ciechi, sono iscritti all'albo nazionale
professionale  per  centralinisti  telefonici ciechi su presentazione
della relativa domanda corredata dai seguenti documenti:
    a) diploma di conseguita idoneita' alla funzione di centralinista
telefonico rilasciato da una scuola statale o autorizzata per ciechi;
    b) certificato di un ufficiale sanitario dal quale risulti che il
minorato  della  vista  e'  esente  da  altre minorazioni fisiche che
potrebbero impedire l'espletamento della funzione alla quale aspira;
    c)  un  certificato  rilasciato  da un medico oculista, dal quale
risulti  che  il  richiedente  e'  totalmente  minorato della vista o
dispone  di  un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi
gli occhi anche con correzione di lenti.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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