Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 422 del 13/05/1971 (Pubblicata nella G.U. del 5 luglio 1971 n. 167)
Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra.
Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La lettera b) del n. 58 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo: "b) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti: 1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000); 2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000)". Note "La tassa e' dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto. Le parti accessorie non sono soggette a tassa. La tassa non e' dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunita' economica europea. La tassa non e' altresi' dovuta per le importazioni di armi, e loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioe': in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri; in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere; in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 maggio 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)