Legge Ordinaria n. 515 del 21/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1971 n. 195)
Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431,
aggiunto  dalla  legge 13 marzo 1969, n. 83, e modificato dalla legge
30  maggio  1970,  n.  383,  e'  sostituito  dal  seguente: "Le somme
relative  agli  stanziamenti  di  lire 8.000 milioni, 12.000 milioni,
16.000  milioni  e di lire 23.394 milioni di cui al precedente comma,
non  impegnate  negli esercizi 1970 e 1971, possono essere utilizzate
fino  all'entrata  in  funzione della riforma sanitaria relativamente
all'ordinamento dell'assistenza psichiatrica".
 

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