Legge Ordinaria n. 518 del 30/06/1971 (Pubblicata nella G.U. del 3 agosto 1971 n. 195)
Indennità di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al   personale  sanitario  ausiliario  infermieristico,  ostetrico,
fisioterapista  e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche,
diplomato  o  abilitato,  dipendente  da  enti  che  gestiscono forme
obbligatorie  di  assicurazione  sociale e dall'Ente nazionale per la
prevenzione  degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica
per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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