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Legge Ordinaria n. 545 del 25/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1971 n. 199)
Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle Conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le Conservatorie dei registri immobiliari di Roma, Milano, Napoli e
Torino  vengono  divise  ciascuna in 3 Conservatorie, che assumono le
denominazioni  rispettivamente  di  Roma 1ª, Roma 2ª, Roma 3ª; Milano
1ª, Milano 2ª, Milano 3ª; Napoli 1ª, Napoli 2ª, Napoli 3ª; Torino 1ª,
Torino 2ª, Torino 3ª.
  Le Conservatorie di Roma 1ª, Milano 1ª, Napoli 1ª e Torino 1ª hanno
giurisdizione sul comune capoluogo.
  Le Conservatorie di Roma 2ª, Milano 2ª, Napoli 2ª e Torino 2ª hanno
giurisdizione    sugli    altri   comuni   gia'   appartenenti   alle
circoscrizioni  territoriali  delle  Conservatorie  di  Roma, Milano,
Napoli e Torino.
  Le  Conservatorie  di  Roma  3ª,  Milano  3ª, Napoli 3ª e Torino 3ª
svolgono  le  funzioni di uffici stralcio: presso di esse si eseguono
le  operazioni  di annotazione, di ispezione, di certificazione; e di
rilascio di copie relative alle formalita' eseguite a tutto il giorno
precedente alla entrata in vigore delle nuove circoscrizioni.
  La  norma  di cui al presente articolo entra in vigore il 1 gennaio
1973.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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