Legge Ordinaria n. 553 del 19/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 9 agosto 1971 n. 200)
Modifica alla legge 1 agosto 1959, n. 703, concernente crediti alle imprese che esercitano l'attività di esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  I  primi  due  commi  dell'articolo 2 della legge 1 agosto 1959, n.
703, vengono sostituiti dai seguenti:
  "L'ammontare  massimo  dei prestiti e dei mutui ammessi al concorso
previsto  dall'articolo  precedente  non  potra'  superare,  per ogni
singolo operatore, la somma di lire 200 milioni.
  Per  le imprese in forma sociale od associate il limite puo' essere
elevato fino a lire 400 milioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 luglio 1971

                               SARAGAT

                                              COLOMBO - GAVA - ZAGARI
                                                             - NATALI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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