Legge Ordinaria n. 568 del 25/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 10 agosto 1971 n. 201)
Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I connazionali rimpatriati dalla Libia indicati nell'articolo 1 del
decreto-legge  28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni,
nella  legge  19  ottobre  1970, n. 744, ed i profughi provenienti da
altri  Paesi  africani  rimpatriati non anteriormente alla data del 1
gennaio  1956  che  esercitavano  attivita'  agricola  nei  Paesi  di
provenienza,  sono  considerati  coltivatori  diretti  ai  fini della
concessione dei benefici previsti dal decreto legislativo 24 febbraio
1948,  n.  114,  dal  decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, dalla
legge  26 maggio 1965, n. 590, dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e
successive modificazioni e integrazioni.
  Tali  benefici  sono estesi a favore dei connazionali e profughi di
cui  al  precedente  comma  anche  per l'acquisto delle scorte vive e
morte  occorrenti  per  la  conduzione dei fondi, nei limiti ritenuti
congrui dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.
  I  connazionali  e i profughi di cui al primo comma hanno titolo di
precedenza  nell'applicazione  delle provvidenze previste dalle leggi
surrichiamate, sempreche' presentino la relativa istanza non oltre il
termine  di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  I  benefici predetti sono concessi ai profughi e rimpatriati di cui
al  primo  comma  anche  se temporaneamente occupati in attivita' non
agricole ed in deroga alla disposizione sulla composizione del nucleo
familiare  prevista  dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 26
maggio 1965, n. 590.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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