Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 583 del 22/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 12 agosto 1971 n. 203)
Composizione del consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Composizione del consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, sulla composizione e competenza del consiglio di amministrazione e sulle attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato, quale risulta modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, dalla legge 5 maggio 1961, n. 414, dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile: a) il direttore generale dell'Azienda; b) quattro funzionari dell'Azienda; c) due magistrati del Consiglio di Stato; d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro; e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato; f) un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; g) sei rappresentanti del personale dell'Azienda eletti direttamente da tutto il personale in servizio nell'Azienda stessa; h) tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti di professori ordinari o straordinari di universita', che abbiano dato prove di alta capacita' tecnica e amministrativa in materia di trasporti; i) il direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. In caso di assenza o impedimento del Ministro del consiglio e' presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato. Al consiglio e' aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa. Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo superiore, nominato dal Ministro".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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