Legge Ordinaria n. 592 del 04/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1971 n. 205)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432, concernente interventi in favore della agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 5 luglio 1971, n. 432,
concernente  interventi  in  favore dell'agricoltura, con le seguenti
modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Per  l'attuazione  degli  interventi  in  agricoltura secondo le
disposizioni  di  cui  alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'anno
finanziario  1971,  sono  autorizzate le seguenti spese riferite alle
attivita' di cui ai sottoindicati articoli della predetta legge:
                                                            milioni
Art. 2. -Attuazione di iniziative ed interventi
  nei settori della ricerca e della sperimenta-
  zione........................................ 3.000
Art. 5. - Esecuzione e finanziamento di pro-
  grammi di attivita dimostrativa e di assi-
  stenza....................................... 2.000
Art. 6. - Assunzione e promozione di iniziative
  intese a favorire lo sviluppo della coopera-
  zione........................................ 1.000
Art. 7. - Difesa fitosanitaria................. 2.000
Art. 8. - Contributi e concorsi per iniziative
  di trasformazione e commercializzazione dei
  prodotti agricoli............................ 6.000
Art. 9. - Potenziamento delle strutture coope-
  rative di trasformazione e commercializzazio-
  ne dei prodotti agricoli..................... 8.000
Art. 10. - Impianti di interesse pubblico...... 2.000
Art. 11. - Interventi per la concessione di
        crediti di conduzione........................ 12.000
     Di detto stanziamento lire 6 miliardi sono
  destinati agli interventi a favore di coope-
  rative agricole che gestiscono impianti di
  conservazione, trasformazione e vendita dei
  prodotti agricoli, ivi comprese le stalle so-
  ciali.
Art. 12. - Apporto al fondo di cui al capo III
  della legge 25 luglio 1952, n. 949, per lo
  sviluppo della meccanizzazione agricola...... 12.000
Art. 13. - Apporto al fondo istituito con leg-
  ge 8 agosto 1957, n. 777, per lo sviluppo
  della zootecnia.............................. 12.000
Art. 14 (primo e secondo comma). - Iniziative
  per lo sviluppo ed il miglioramento del pa-
  trimonio zootecnico.......................... 3.000
Art. 16.- Contributi in conto capitale per il
        miglioramento delle strutture aziendali...... 23.000
     Di tale stanziamento lire 10 miliardi sono
  destinati agli interventi di cui ai commi
  quarto e quinto del predetto articolo 16.
Art. 17. - Piano di viabilita rurale e di ap-
        provvigionamento idrico...................... 13.000
Art. 18. - Costituzione e potenziamento di
         aziende silvo-pastorali...................... 3.000
Art. 19. - Sviluppo e potenziamento della elet-
         trificazione agricola........................ 8.000
Art. 20. - Completamento e ripristino di opere
        pubbliche di bonifica........................ 14.500
Art. 24. - Opere pubbliche di bonifica montana 4.500
Art. 26. - Rimboschimenti nei bacini e nei com-
         prensori di bonifica montana................. 3.200
Art. 35. - Applicazione del regolamento comu-
        nitario 17/64................................ 27.000
Art. 37. - Spese generali...................... 4.000
Art. 57. - Relazione annuale................... 200".

  L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
    "Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  ai  sottoindicati
articoli  della  legge  27  ottobre  1966, n. 910, sono stabiliti per
l'anno finanziario 1971 i seguenti limiti di impegno:
                                                            milioni
Art. 6 (secondo comma). - Contributi nella spe-
  sa per assegni al personale dirigente delle
  cooperative agricole, stalle sociali e loro
  consorzi..................................... 250
Art. 6 (terzo comma). - Concorso negli interes-
  si sui mutui straordinari una tantum a favore
  di cooperative che gestiscono impianti di
  conservazione, lavorazione, trasformazione e
  vendita dei prodotti agricoli................ 1.400
Art. 16. - Concorso negli interessi sui mutui
         di miglioramento fondiario................... 3.000
Art. 23. - Estinzione passivita consorzi di bo-
          nifica....................................... 100
     Le disposizioni di cui all'articolo 23
  della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si ap-
  plicano anche alle passivita in essere alla
  data del 31 dicembre 1970.
Art. 35. - Concorso negli interessi sui mutui
  integrativi per l'applicazione del regolamen-
  to comunitario 17/64......................... 3.000".

  Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti articoli:

                             Art. 2-bis.

  E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per la concessione di
contributi in conto capitale nella misura del 40 per cento, elevabile
al  50  per  cento nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n.
646, e nei territori di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio
decreto  13  febbraio  1933,  n.  215,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  per l'attuazione di regolamenti e direttive comunitari
in  materia  di ristrutturazione frutticola e per la riconversione di
impianti  frutticoli  con  varieta'  e  specie  piu' rispondenti alle
prospettive  di mercato e adatte alla conservazione e trasformazione,
nonche'  per la sostituzione dei frutticoli con altre colture secondo
criteri  ed  orientamenti  stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, di intesa con le regioni.

                             Art. 2-ter.

  Nelle  iniziative di cui al primo comma dell'articolo 6 della legge
27  ottobre  1966,  n.  910, sono comprese anche quelle assunte dalle
casse rurali, limitatamente al settore agricolo.
  I  mutui  straordinari una tantum di cui all'articolo 6 terzo comma
della  legge 27 ottobre 1966; n. 910; modificato dall'articolo 11 del
decreto-legge  30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni,
nella  legge  21  ottobre  1968,  n.  1088,  e  dall'articolo  3  del
decreto-legge   30   settembre   1969,   n.   646,   convertito,  con
modificazioni,  nella  legge 26 novembre 1969, n. 828, possono essere
concessi   alle   cooperative   che  gestiscono  propri  impianti  di
conservazione,  lavorazione,  trasformazione  e  vendita  di prodotti
agricoli  e  zootecnici  ivi  comprese  le  stalle  sociali,  per  la
trasformazione  di  passivita'  onerose  derivanti  da  finanziamenti
bancari  a  breve,  medio  e lungo termine non assistiti dal concorso
finanziario  dello  Stato, contratti prima del 31 dicembre 1970 ed in
essere  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto o da
prestiti di soci risultanti in bilancio.
  Detti  mutui  sono  concedibili per importi non superiori al 90 per
cento  delle predette passivita' purche' alla totale estinzione delle
medesime  concorra  per  la  restante  quota la cooperativa anche con
versamenti diretti dei soci.

                           Art. 2-quater.

  A  carico  delle  autorizzazioni  di  spesa relative all'articolo 8
della  legge  27  ottobre  1966, n. 910, e successive modificazioni e
integrazioni, possono essere anche concessi contributi nelle spese di
funzionamento:  1)  ad enti e societa' comunque costituiti che, nella
gestione  di  strutture  commerciali,  assicurino  la  prestazione di
effettivi  servizi  a  favore  di  cooperative  e  loro  consorzi, di
associazioni  di  produttori agricoli e di enti di sviluppo agricolo,
al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti agricoli; 2)
agli  enti ed organismi che gestiscono impianti di interesse pubblico
realizzati ai sensi dello articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n.
910.
  I  contributi  previsti al numero 1) potranno essere concessi entro
il  limite massimo di lire 1.000 milioni previa assunzione di formale
impegno di assicurare i servizi indicati nel precedente comma.

                          Art. 2-quinquies.

  I  prestiti  di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n.
910,  saranno  accordati  preferenzialmente  alle cooperative ed alle
associazioni  di  produttori agricoli che svolgano attivita' a favore
dei propri associati.
  Per  macchine  agricole  e  relative  attrezzature di cui al citato
articolo  12  della  legge  27  ottobre 1966, n. 910, si intendono le
macchine  motrici ed operatrici nonche' le attrezzature pertinenti ai
lavori  e  alle  dotazioni  aziendali ivi comprese le attrezzature di
stalle,   con   esclusione   delle   macchine  e  delle  attrezzature
riguardanti gli impianti di lavorazione e trasformazione dei prodotti
agricoli.

                           Art. 2-sexies.

  Le  agevolazioni  contributive e creditizie previste dagli articoli
13  e 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, possono essere concesse
anche  per  l'attuazione  di  iniziative  zootecniche riguardanti gli
allevamenti  equini,  sia ai fini della produzione della carne, sia a
scopo di miglioramento ed incremento delle razze equine.

                           Art. 2-septies.

  I  contributi  in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge
27  ottobre  1966,  n.  910,  possono  essere  concessi  anche per la
sistemazione,  il riattamento e l'ampliamento dei fabbricati rurali e
relativi annessi destinati ad abitazione del proprietario coltivatore
diretto, o dell'affittuario coltivatore diretto o del mezzadro.
  Per  la  realizzazione  di  opere di irrigazione a servizio di piu'
aziende  il  contributo  dello  Stato  di  cui  al  secondo comma del
predetto articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, puo' essere
elevato  rispettivamente  al  50  per  cento  e  al  60 per cento nei
territori specificati nella norma stessa.
  Nell'attuazione  delle  agevolazioni  creditizie e contributive per
l'ammodernamento  ed  il  potenziamento  delle  strutture  agrarie  e
fondiarie   saranno   valutate   con  particolare  considerazione  le
iniziative  a  carattere  collettivo  concernenti  la  costruzione di
stalle  sociali, di centri di allevamento e di centri di fecondazione
artificiale.

                           Art. 2-octies.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  provvede in via
istituzionale  al  servizio  delle ricerche di mercato in agricoltura
per  la  raccolta,  la  elaborazione  e  la  divulgazione  adeguata e
sistematica di dati e di notizie utili ad indirizzare la scelta degli
investimenti produttivi e degli interventi pubblici in agricoltura ed
a orientare l'offerta dei prodotti sui mercati nazionali ed esteri.
  Lo  svolgimento  delle  suindicate  attivita'  puo' essere affidato
all'IRVAM  -  Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e
la  valorizzazione  della  produzione  agricola  -  mediante apposite
convenzioni,  previo parere del Consiglio superiore dell'agricoltura.
Le   convenzioni   dovranno  stabilire  le  modalita'  relative  allo
svolgimento del servizio ed ai conseguenti controlli della spesa.
  Il  Ministro  per  l'agricoltura e le foreste esercita nei riguardi
dell'IRVAM i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile.
  Il  Ministro  puo'  altresi'  disporre  ispezioni straordinarie per
assicurare  la buona amministrazione dell'Istituto e la conservazione
del suo patrimonio.
  Alla  copertura  della  spesa  per l'esercizio 1971, determinata in
lire  1.300  milioni, si fara' fronte con le somme previste dal fondo
occorrente  alla  copertura  degli oneri dipendenti dai provvedimenti
legislativi in corso per l'anno finanziario medesimo.

                           Art. 2-novies.

  Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste e' autorizzato ad
attuare   organici   programmi   per   lo   svolgimento  di  campagne
promozionali  dei prodotti agricoli intese a valorizzare i pregi e le
qualita' di alcuni prodotti alimentari di primaria importanza, specie
dell'olio  di  oliva,  degli agrumi e del vino, nonche' di propaganda
alimentare.
  In  particolare le attivita' saranno rivolte al conseguimento delle
sottoindicate finalita':
    rendere  edotti  i  produttori  delle  norme  di  qualita', delle
prescrizioni  di condizionamento e presentazione delle derrate, degli
orientamenti  dei  consumi per il collegamento delle produzioni con i
mercati,  nonche'  della  esigenza di un piu' diffuso associazionismo
agricolo;
    formazione  dell'educazione alimentare dei consumatori, sia sotto
il  profilo  delle  cognizioni  dietetiche, sia per la conoscenza dei
marchi  di qualita' e di standards qualitativi, nonche' per orientare
le  domande  di generi alimentari di largo consumo verso prodotti che
uniscono   all'elevato  potere  nutritivo  condizioni  favorevoli  di
acquisto;
    ampliamento   del   volume   della  domanda  dei  mercati  esteri
attraverso   una  migliore  conoscenza  delle  caratteristiche  delle
produzioni italiane.
  Per   la   realizzazione  delle  predette  attivita'  il  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  potra'  avvalersi,  con apposite
convenzioni,  dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'Istituto
per   le  ricerche  di  mercato  e  valorizzazione  della  produzione
agricola, nonche' degli altri enti, pubblici e privati, specializzati
nel settore di cooperative agricole e loro consorzi per la produzione
dei propri associati.
  Per  l'attuazione  dei  programmi  di  cui  al presente articolo e'
autorizzata,  per  l'anno  finanziario  1971,  la spesa di lire 3.000
milioni.

                           Art. 2-decies.

  Per  l'attuazione  di  interventi  relativi  alla realizzazione dei
piani  zonali  di cui all'articolo 39 della legge 27 ottobre 1966, n.
910,  da  parte  di  enti  di  sviluppo, a norma dell'articolo 49 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18 dicembre 1970, n. 1034, e di piani di valorizzazione
agraria,  e' autorizzata per l'anno finanziario 1971 la spesa di lire
11.000 milioni.

                          Art. 2-undecies.

  Le  domande  di  contributi  o  concorsi  per  la  realizzazione di
impianti collettivi per la valorizzazione dei prodotti agricoli e per
la  realizzazione  di progetti con il concorso finanziario del FEOGA,
ai  termini  rispettivamente  degli  articoli  9  e 35 della legge 27
ottobre   1966,   n.  910,  debbono  essere  trasmesse  al  Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  per il tramite delle regioni che
esprimeranno   il   proprio   motivato   parere   sulla   convenienza
tecnico-economica alla realizzazione delle singole iniziative.
  Gli  interventi  per  gli  impianti  di  interesse pubblico, per il
completamento  ed  il  ripristino  delle  opere pubbliche di bonifica
montana,  nonche'  per  i  piani  zonali  di cui rispettivamente agli
articoli  10,  20,  24 e 39 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono
adottati,  per  le  autorizzazioni  di  spesa  previste  dal presente
decreto,  dal  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste su parere
delle regioni nel cui territorio dovranno essere eseguite le opere.

                          Art. 2-duodecies.

  Per  la coordinata applicazione degli interventi di cui al presente
decreto  valgono,  in  quanto  non  contrastanti,  i criteri generali
emanati,  ai  sensi  dell'articolo 38 della legge 27 ottobre 1966, n.
910, con il decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

                          Art. 2-terdecies.

  Al  pagamento  di  somme  dovute  in  forza sia di sentenze, sia di
transazioni  conseguenti  a  decisioni della Corte costituzionale, in
dipendenza di espropriazioni disposte ai sensi delle leggi di riforma
fondiaria,  si  provvede mediante rilascio di titoli del prestito per
la  Riforma  fondiaria  redimibile  5  per cento di cui alla legge 21
ottobre  1950,  n.  841, da emettere con l'osservanza delle modalita'
stabilite  con decreto del Ministro per il tesoro del 28 giugno 1951,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 30 successivo.
  Nello  stesso  modo  si  provvede  per il versamento all'Ente delta
padano  -  ente  di  sviluppo - della somma di lire 1.800 milioni che
devono  essere  impiegati, nei limiti del ricavato dalla negoziazione
dei titoli per fronteggiare maggiori spese occorrenti per la bonifica
dei territori vallivi con utilizzo di manodopera nel basso ferrarese,
nonche'  per  interventi  a  favore  delle residue valli da pesca non
soggette  a  bonifica,  attraverso forme di gestione che l'Ente delta
padano   -   ente   di   sviluppo   -   promuovera'  anche  in  vista
dell'attuazione dei programmi di valorizzazione e di ristrutturazione
della azienda valli di Comacchio.
  All'uopo  il  Ministero dell'agricoltura e delle foreste alleghera'
alla  prescritta  richiesta  di  titoli  da  inviare  alla  Direzione
generale  del  debito  pubblico  apposita  quietanza  di  entrata  al
bilancio dello Stato dell'importo nominale dei titoli da emettere.

                        Art. 2-quaterdecies.

  La  norma  di  cui  all'articolo  15-bis  introdotto dalla legge 12
febbraio  1971,  n.  8,  che  ha  convertito,  con  modificazioni, il
decreto-legge   18   dicembre   1970,   n.  1012,  la  quale  dispone
l'abolizione sui prodotti orticoli e ortofrutticoli esportati a mezzo
di  aeromobili  dei  diritti  per  l'uso  degli  aerodromi  aperti al
traffico  aereo  civile  di  cui all'articolo 7 della legge 9 gennaio
1956,  n.  24, e successive modificazioni, va intesa nel senso che si
applica per le merci esportate in qualsiasi paese compresi quelli non
facenti parte della Comunita' economica europea.
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "All'onere  recato dagli articoli 1, 2-bis, 2-novies e 2-decies del
presente  decreto  si  provvede  con  il  ricavo  netto  derivante da
operazioni  finanziarie  che il Ministro per il tesoro e' autorizzato
ad  effettuare nell'anno 1971 mediante la contrazione di mutui con il
Consorzio  di credito per le opere pubbliche e con emissioni di buoni
poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.
  I  mutui  con  il  Consorzio  di credito per le opere pubbliche, da
ammortizzare  in  un  periodo  non  superiore  a  venti anni, saranno
contratti  nelle  forme,  alle  condizioni  e  con  le  modalita' che
verranno  stabilite  con  apposite  convenzioni  da stipularsi tra il
Ministro  per  il  tesoro  ed  il  Consorzio  di credito per le opere
pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
  Il servizio dei mutui sara' assunto dal Ministero del tesoro.
  Le  rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione
della  spesa  del  Ministero  medesimo e specificatamente vincolate a
favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
  Per  la  emissione  dei  buoni poliennali del tesoro a scadenza non
superiore a nove anni, si osservano le disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1953, n. 941.
  Per  la  emissione  dei  certificati  di  credito  si  osservano le
condizioni e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30
agosto  1968,  n.  918, convertito, con modificazioni, nella legge 25
ottobre 1968, n. 1089.
  All'onere  relativo  alle operazioni finanziarie di cui al presente
articolo  per  l'anno  finanziario  1971, sara' fatto fronte mediante
riduzione  dei  fondi  speciali di cui ai capitoli numeri 3523 e 6036
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
medesimo".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "All'onere  relativo all'articolo 2 del presente decreta per l'anno
finanziario  1971,  si  provvede,  quanto  a  lire 6.250 milioni, con
corrispondente  riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione
del  Ministero  del tesoro per l'anno medesimo, e quanto a lire 1.500
milioni, con le disponibilita' risultanti dall'applicazione del comma
seguente.
  L'annualita'   dovuta   al   Fondo   di   cui  all'articolo  7  del
decreto-legge  23  gennaio  1958,  n.  8,  convertito  nella legge 23
febbraio  1958,  n. 84, e' ridotta di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli anni dal 1971 al 1975".
  Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti articoli:

                             Art. 5-bis.

  Sono  esenti  dalle  imposte  e  sovraimposte  afferenti al reddito
dominicale, a partire dall'anno successivo alla entrata in vigore del
presente  decreto,  i proprietari di fondi concessi in affitto, per i
terreni  affittati, purche' i proprietari medesimi risultino iscritti
nei   ruoli   della  imposta  fondiaria  per  un  reddito  dominicale
complessivo  non  superiore  a  lire  8.000  e nei ruoli dell'imposta
complementare  dell'anno  precedente a quello in cui viene presentata
la domanda per un reddito imponibile non superiore a lire 1.800.000.
  I  redditi  derivanti  dai  terreni  concessi  in  affitto non sono
computati ai fini della determinazione dell'imponibile per le imposte
sul  reddito,  sempre  che  ricorrano  le  condizioni di cui al primo
comma.
  Per   conseguire   l'esenzione,  i  proprietari  devono  presentare
documentata istanza ai competenti uffici delle imposte dirette, entro
sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto. L'istanza
dev'essere  corredata  da  una  dichiarazione  dell'affittuario dalla
quale  risulti  la  piena  applicazione  del  titolo I della legge 11
febbraio 1971, n. 11.

                             Art. 5-ter.

  I  contratti  di  tipo  mezzadrile  instaurati  di  fatto  in  data
posteriore  all'entrata  in  vigore  della legge 5 settembre 1964, n.
756,  sono  assoggettati  alla  proroga legale di cui all'articolo 14
della stessa legge.
  E' inoperante ogni precedente adesione del mezzadro al rilascio del
fondo  a seguito della eccepita nullita' del contratto, sempre che il
rapporto  sia  ancora  di  fatto esistente al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto.
  La  norma  di  cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1971, n.
11,  che  dispone  l'abrogazione  dell'articolo  unico della legge 13
giugno  1961, n. 527, va intesa nel senso che e' altresi' abrogata la
lettera   b)   dell'articolo  1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 273.

                           Art. 5-quater.

  La proroga prevista nel primo comma dell'articolo 12 della legge 11
febbraio  1971,  n. 11, non si applica nei confronti del proprietario
emigrato  al  momento  della concessione in affitto e successivamente
rimpatriato  ovvero  nei  confronti  dell'orfano  minore  d'eta', che
dichiarino di assumere la diretta coltivazione del fondo affittato.
  La  cessazione  della  proroga  ha  effetto dall'inizio dell'annata
agraria  successiva rispettivamente al rimpatrio ed al compimento del
diciottesimo anno di eta'.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1971

                               SARAGAT

                                          COLOMBO - NATALI - GIOLITTI
                                                    - FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

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