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Legge Ordinaria n. 598 del 02/07/1971 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1971 n. 207)
Contributi per il finanziamento e l'ordinaria manutenzione della Casa internazionale dello studente gestita dal Centro italiano per i viaggi di istruzione degli studenti (CIVIS).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  annualmente erogato al Centro italiano per i viaggi
di  istruzione degli studenti delle scuole secondarie e universitarie
(CIVIS) viene aumentato, a decorrere dal 1 gennaio 1971, per la parte
iscritta  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero della
pubblica  istruzione,  della  somma  di  lire  50  milioni, che sara'
interamente  destinata  al  funzionamento  ed alle opere di ordinaria
manutenzione  della  Casa  internazionale  dello  studente dal Centro
stesso gestita in Roma ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 309.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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