Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 685 del 07/08/1971 (Pubblicata nella G.U. del 6 settembre 1971 n. 224)
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.
Modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concernenti provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' istituito presso la Cassa un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35. Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite: a) dai conferimenti dello Stato; b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti; c) dal dividendo spettante allo Stato sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa medesima, ai sensi del successivo articolo 39; d) dall'ottanta per cento dei fondi di riserva della Cassa esistenti alla chiusura dell'esercizio 1957. I limiti e le modalita' per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le concessioni del contributo, nel limite dei plafonds stabiliti ai sensi del successivo articolo 44, lettera i), sono deliberate da appositi comitati tecnici regionali costituiti presso gli uffici della Cassa in ogni capoluogo di Regione e composti: da un rappresentante della Regione, il quale assume le funzioni di presidente; da due rappresentanti delle commissioni regionali dell'artigianato di cui al capo III della legge 25 luglio 1956, n. 860; da un rappresentante della Cassa per il credito alle imprese artigiane; da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato. Alle riunioni dei comitati tecnici regionali assiste un rappresentante della Corte dei conti. Le spese per il funzionamento dei comitati tecnici regionali sono a carico delle Regioni".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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