Legge Ordinaria n. 77 del 03/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 26 marzo 1971 n. 76)
Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo  1968,  n.  359,  possono
partecipare anche gli  insegnanti  che  negli  anni  dal  1961-62  al
1967-68 incluso abbiano prestato  servizio  nei  licei  artistici  di
Pescara,  Ravenna  e   Verona   legalmente   riconosciuti,   il   cui
funzionamento e' cessato  in  conseguenza  della  istituzione,  nella
stessa citta',  di  istituti  statali  di  istruzione  artistica  del
medesimo tipo. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 3 febbraio 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                   COLOMBO - MISASI - 
                                                      FERRARI AGGRADI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
 

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