Leggi d'Italia
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
Legge Ordinaria n. 853 del 06/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 26 ottobre 1971 n. 271 e errata corrige 06/10/1971 n. 853)
Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Competenza del CIPE in materia di interventi straordinari nei territori meridionali. Soppressione del Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno). Lo sviluppo delle Regioni meridionali costituisce obiettivo fondamentale del programma economico nazionale. Per Regioni meridionali si intendono i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni meridionali alla determinazione degli interventi previsti dalla presente legge e' costituito, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da assessori incaricati, che formula proposte ed esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro, ai sensi della presente legge, deve sottoporre al CIPE. Il CIPE approva le eventuali modificazioni ed aggiornamenti del piano straordinario per la rinascita della Sardegna con la stessa procedura prevista dall'articolo 257 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. I fondi di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, riguardanti provvedimenti straordinari per la Calabria, sono devoluti alla Regione Calabria e saranno da essa programmati e gestiti secondo le finalita' fissate nell'articolo 2 di detta legge e nei modi e nei termini previsti dallo statuto della Regione. Il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 5 della stessa legge e' soppresso. La Cassa per il Mezzogiorno svolgera' le funzioni di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 437, fino all'espletamento dei programmi gia' approvati e regolarmente finanziati alla data del 30 giugno 1971. Il Comitato dei Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di cui all'articolo 5 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite al CIPE. Le attribuzioni del soppresso Comitato nonche' quelle del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, relative a leggi speciali riguardanti singole Regioni e specifici territori, sono trasferite alle rispettive Regioni. I poteri di direttiva e di vigilanza nei confronti della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati, sono esercitati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alle cui dipendenze resta la Segreteria di cui all'articolo 7 del citato testo unico. Il Ministro comunica periodicamente al CIPE lo stato di attuazione dei programmi di cui alla presente legge. I piani pluriennali di coordinamento previsti dallo articolo 2 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sono soppressi. Il CIPE emana direttive per gli interventi gia' oggetto dei menzionati piani pluriennali di coordinamento, la cui realizzazione resta disciplinata dalle norme del citato testo unico in quanto non in contrasto con le norme della presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)