Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 866 del 29/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 1971 n. 276)
Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituito di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   rettori   delle   universita',   i   direttori  degli  istituti
universitari  e  i  presidi  delle facolta' universitarie in funzione
all'entrata  in  vigore  della presente legge sono mantenuti nel loro
ufficio  nel  corso  dell'anno  accademico  1971-1972, anche oltre il
termine  del  triennio  previsto  dagli  articoli  2  e 3 del decreto
legislativo  luogotenenziale  7  settembre  1944,  n.  264, fino alla
costituzione   degli   organi   accademici   previsti  dalla  riforma
universitaria.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)