Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 889 del 29/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1971 n. 280 e errata corrige 29/11/1971 n. 301)
Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. (Attribuzioni del comitato di vigilanza) Ferme restando le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo dell'istituto nazionale della previdenza sociale, spetta al comitato di vigilanza: 1) decidere sui ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni, fermo restando il disposto di cui agli articoli 29 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e 13 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonche' sui ricorsi di cui all'articolo 16, terzo comma, della presente legge; 2) fare proposte sulle questioni generali relative alla determinazione dei contributi ed alla riscossione di essi; 3) esaminare i bilanci preventivi del Fondo per la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto ed esprimere pareri sui rendiconti del Fondo stesso; 4) dare pareri sulle questioni che comunque possano sorgere nell'applicazione delle norme sulla previdenza speciale per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto; 5) fare proposte sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidita' della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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