Legge Ordinaria n. 90 del 17/02/1971 (Pubblicata nella G.U. del 27 marzo 1971 n. 77)
Disposizioni integrative dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 aprile 1946, n. 216, circa la dichiarazione di morte delle persone scomparse in operazioni belliche terrestri nell'ultimo conflitto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  dell'articolo  4 del decreto legislativo 5 aprile
1946, n. 216, si applicano anche nei riguardi delle persone scomparse
in  occasione  di  eventi bellici terrestri, nel conflitto 1940-1945,
quando   vi  siano  elementi  tali  da  far  ritenere  che,  date  le
circostanze  di  fatto, di tempo e di luogo, nelle quali si verifico'
la    scomparizione,   non   possano   sussistere   probabilita'   di
sopravvivenza per le persone scomparse.
 

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