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Legge Ordinaria n. 909 del 30/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1971 n. 287)
Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali e assistenziali.
Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali e assistenziali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare, a partire dal 1 gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello affluito al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attivita' svolta dal personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a favore degli istituti ed enti medesimi. Tale maggiore contributo sara' iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in apposito capitolo, con le modalita' di cui allo articolo 12, sesto ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del dipendente personale centrale e periferico che esplica attivita' connessa con quella degli istituti previdenziali ed assistenziali, in base alle qualifiche rivestite. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO - DONAT-CATTIN - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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