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Legge Ordinaria n. 909 del 30/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1971 n. 287)
Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta a favore degli istituti ed enti previdenziali e assistenziali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, primo comma,
lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955,
n. 520, e dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, gli
istituti ed enti previdenziali o assistenziali sono tenuti a versare,
a  partire  dal 1 gennaio 1971, un contributo corrispondente a quello
affluito  al capitolo 3453 dello stato di previsione dell'entrata per
l'anno 1970, incrementato del 30 per cento, per la maggiore attivita'
svolta  dal  personale  del  Ministero  del lavoro e della previdenza
sociale a favore degli istituti ed enti medesimi.
  Tale  maggiore  contributo sara' iscritto nello stato di previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, in apposito
capitolo,  con  le modalita' di cui allo articolo 12, sesto ed ultimo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
520,  per essere destinato, a partire dalla stessa data, a favore del
dipendente  personale  centrale  e  periferico  che esplica attivita'
connessa con quella degli istituti previdenziali ed assistenziali, in
base alle qualifiche rivestite.
  Il  Ministro  per  il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri
decreti  le  variazioni  occorrenti  per  l'attuazione della presente
legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1971

                               SARAGAT

                                               COLOMBO - DONAT-CATTIN
                                                    - FERRARI-AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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