Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 911 del 25/10/1971 (Pubblicata nella G.U. del 16 novembre 1971 n. 288)
Modificazione dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.
Modificazione dell'articolo 1751 del codice civile che disciplina la corresponsione dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico L'articolo 1751 del codice civile e' sostituito dal seguente: "All'atto dello scioglimento del contratto a tempo indeterminato, il preponente e' tenuto a corrispondere all'agente un'indennita' proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equita'. Da tale indennita' deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal proponente. L'indennita' e' dovuta anche se il rapporto di agenzia e' sciolto per invalidita' permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennita' spetta agli eredi". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 ottobre 1971 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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